Il Comune di Canosa di Puglia prevede la possibilità, per coloro che si trovassero in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e previa richiesta, di ripartire il pagamento del proprio debito (IMU, TASI, COSAP ecc.) oggetto di affidamento al Concessionario per la riscossione coattiva, a mezzo “ingiunzione” incrementato degli interessi come per legge e ad esclusione dei diritti di notifica.
“Con una delibera di Consiglio Comunale del 2003 – riferisce l’assessore alle Finanze ed ai Tributi, Gennaro Delli Santi – è stata introdotta la possibilità di dilazionare il debito relativo ai tributi comunali, iscritti a ruolo, con un numero di rate proporzionale all’importo scaduto. Con apposito provvedimento, tale possibilità è stata estesa alle ingiunzioni notificate dal Concessionario della Riscossione. In dettaglio il debito per importi scaduti fino a € 600,00 è rateizzato in dodici mesi; per importi da € 601,00 ad € 1.200,00 in ventiquattro mesi; per importi da € 1.201 ad € 2.500,00 in trentasei mesi; per importi da € 2.501,00 ad € 5.000,00 in quarantotto mesi; per gli importi importi superiori ad € 5.000 fino a sessanta mesi. Se l’importo iscritto a ruolo è superiore ad € 25.822,84 la dilazione del pagamento è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.
Per quel che riguarda l’IMU voglio anche ricordare – continua l’assessore Delli Santi – ai cittadini che in questi giorni stanno predisponendo il versamento dell’imposta, che lo scorso mese di marzo la nostra Amministrazione ha deciso, con la delibera di Giunta Comunale n° 46, una riduzione di oltre il 30% del carico fiscale per IMU che grava sui terreni classificati come area industriale ubicati in zona D5 San Giorgio. Si tratta dei terreni individuati dal PRG prima e dal PUG poi come area dedicata alla costruzione del parco San Giorgio Village, area la cui destinazione industriale è stata confermata dal successivo PUG.
Inoltre, relativamente alle somme non versate in autotassazione per IMU e COSAP – conclude l’assessore Delli Santi – si invita la cittadinanza a verificare la possibilità di potersi avvalere dell’istituto del “ravvedimento operoso”: il ricorso a detto istituto mette al riparo dal pagamento di sanzioni più onerose. In particolare, col cosiddetto “ravvedimento operoso lungo” applicabile dopo il novantesimo giorno di ritardo ma comunque entro l’anno successivo alla data prevista per il versamento (es. sulla scadenza acconto 16 giugno 2017 sarà possibile usufruire del “ravvedimento” entro il 2 luglio 2018) si sana la violazione col pagamento della somma non versata maggiorata di una somma fissa del 3,75% (un ottavo del minimo pari al 30%) cui sono da aggiungere interessi giornalieri calcolati al tasso annuale di riferimento (dal 1/1/2018: 0,3% annuo – dal 1/1/2017: 0,1% annuo). “
ufficio stampa
Sabino D’Aulisa
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